I compensi spettanti al turnista che lavora di domenica
Tutto è partito da una delibera emanata dall'azienda con la quale si stabiliva che, in caso di lavoro prestato di domenica, il lavoratore aveva diritto a godere di un giorno di riposo compensativo nei giorni di venerdì o sabato precedenti la domenica lavorata o di lunedì o martedì seguenti la domenica lavorata, oltre che ad un compenso aggiuntivo per la penosità del lavoro domenicale.
Tre lavoratori che avevano lavorato di domenica e avevano avuto il giorno di riposo spostato oltre il settimo giorno hanno portato l'azienda in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento di somme a vario titolo.
Mentre il Tribunale condannava l'azienda al solo pagamento, nei confronti di ciascun lavoratore, delle somme previste dalla delibera aziendale per il lavoro domenicale, la corte d'Appello riformava la pronuncia di primo grado e condannava l'azienda a corrispondere, oltre al compenso per ogni domenica lavorata, un ulteriore compenso per ogni giorno di riposo posticipato al lunedì o al martedì successivi alle domeniche lavorate. L'azienda si vedeva dunque costretta ad adire la Cassazione, ultimo grado di giudizio.
Tre lavoratori che avevano lavorato di domenica e avevano avuto il giorno di riposo spostato oltre il settimo giorno hanno portato l'azienda in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento di somme a vario titolo.
Mentre il Tribunale condannava l'azienda al solo pagamento, nei confronti di ciascun lavoratore, delle somme previste dalla delibera aziendale per il lavoro domenicale, la corte d'Appello riformava la pronuncia di primo grado e condannava l'azienda a corrispondere, oltre al compenso per ogni domenica lavorata, un ulteriore compenso per ogni giorno di riposo posticipato al lunedì o al martedì successivi alle domeniche lavorate. L'azienda si vedeva dunque costretta ad adire la Cassazione, ultimo grado di giudizio.
La sezione Lavoro della Corte di cassazione ha confermato nella sentenza n. 24650 del 21 novembre 2006 la bontà della pronuncia di secondo grado, ribadendo una volta di più il principio secondo cui il lavoratore turnista che presta la propria opera per sette o più giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di un riposo alla settimana, ha diritto, oltre ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi.
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