venerdì 26 gennaio 2007

Chiarimenti del ministero del Lavoro sul contratto di apprendistato

Il 18 gennaio 2007 il ministero del Lavoro ha risposto a due diverse richieste di interpello in materia di apprendistato.

Con la prima risposta (interpello n. 4/07) il ministero ha chiarito che in presenza di un rapporto di apprendistato professionalizzante il monte ore di formazione formale fissato in 120 ore annue dall'art. 49, comma 5, del Dlgs 276/03 si deve intendere quale limite minimo posto dal legislatore a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all'apprendista. In sede di contrattazione collettiva il numero di 120 ore può essere sì modificato, ma solo in aumento.

Con la seconda risposta (interpello n. 5/07) il ministero ha chiarito che nell'ipotesi di assunzione di un apprendista a tempo parziale la stipula del contratto non può essere subordinata alla preventiva verifica ispettiva circa la compatibilità tra contenuto formativo del contratto e riduzione di orario. L'attivazione del servizio ispettivo deve avvenire solamente nel caso di trasformazione dell'orario di lavoro dell'apprendista da tempo pieno a tempo parziale.

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