giovedì 4 gennaio 2007

L'Inps segue l'agenzia delle Entrate sui buoni pasto ai lavoratori part time

Il buono pasto (o ticket restaurant) è una prestazione sostitutiva della mensa aziendale, un servizio offerto dal datore di lavoro che non abbia all’interno della propria azienda una mensa dove far pranzare i propri dipendenti.

Fino a 5,29 euro giornalieri i ticket non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione però che essi non siano spendibili come denaro liquido, non evidenzino il loro valore in termini monetari in via diretta e immediata su nessuna delle due facce e non siano cumulabili né cedibili né commerciabili.

Il Dpcm 18 novembre 2005 ha stabilito all'art. 5 che i buoni pasto possono essere "utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonchè dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato".

L'agenzia delle Entrate ha recepito tale disposizione attraverso la risoluzione n. 118 del 30 ottobre 2006, riconoscendo l'esenzione fiscale (fino a 5,29 euro al giorno) anche a quei lavoratori part time il cui orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Ora anche l'Inps si adegua alle disposizioni del Dpcm 18 novembre 2005. Con la circolare 1 del 3 gennaio 2007 l'Istituto fa sapere che anche dal punto di vista previdenziale i buoni pasto non concorrono, nei limiti di 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile del lavoratore assunto con contratto part time senza diritto alla pausa pranzo.

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