martedì 16 gennaio 2007

Quando è possibile il licenziamento del lavoratore distaccato

L’istituto del distacco nel settore privato è stato regolato per la prima volta dall’art. 30 del Dlgs 276/03 (riforma Biagi), e si ha quando un datore di lavoro, detto distaccante, per proprie esigenze produttive pone temporaneamente un lavoratore, detto distaccato, a disposizione di un altro soggetto, chiamato distaccatario, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

I presupposti del distacco, dunque, sono due: la temporaneità e il permanere dell’interesse del datore di lavoro al distacco durante tutto il periodo dello stesso. Ma un interesse meramente economico non è sufficiente a legittimare il distacco di un lavoratore presso terzi, dal momento che è necessario che sussistano ragioni organizzative o produttive e che queste permangano durante tutto il periodo del distacco.

In tema di distacco, il Tribunale di Genova ha stabilito, con sentenza del 5 dicembre 2006, che nel caso in cui venga meno l'utilità del distacco perchè il settore della società distaccataria in cui lavora il soggetto distaccato viene soppresso, la società distaccante non può licenziare il lavoratore per soppressione del posto di lavoro; per poterlo fare, infatti, la società distaccante deve dimostrare non solo che la società distaccataria sta procedendo ad un riassetto organizzativo, ma anche la propria impossibilità a riassorbire il lavoratore all'interno delle proprie strutture.

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