L'istituto del preavviso nel contratto di apprendistato
L'istituto del preavviso si applica solo quando il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e il lavoratore ha concluso il periodo di prova; l'apprendistato invece, dovendosi considerare come un rapporto di lavoro a tempo determinato, non contempla il preavviso.
In realtà il preavviso è previsto nel contratto di apprendistato, ma si riferisce solamente alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, dando regolare preavviso, al termine del periodo di apprendistato; la mancata osservanza del termine del preavviso non comporta semplicemente l’insorgere, in capo all’apprendista, del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, bensì implica la normalizzazione del rapporto di lavoro, cioè il fatto che l’apprendista venga mantenuto in servizio come lavoratore qualificato.
In un contratto di apprendistato, dunque, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso, ma alle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro può licenziare l’apprendista solo per giusta causa o giustificato motivo;
- l’apprendista sempre e comunque, anche se un suo eventuale recesso potrebbe stimolare il ricorso del datore di lavoro al giudice per ottenere dall’apprendista il risarcimento dei danni provocati dall’aver sopportato delle spese per la sua istruzione professionale.
In realtà il preavviso è previsto nel contratto di apprendistato, ma si riferisce solamente alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, dando regolare preavviso, al termine del periodo di apprendistato; la mancata osservanza del termine del preavviso non comporta semplicemente l’insorgere, in capo all’apprendista, del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, bensì implica la normalizzazione del rapporto di lavoro, cioè il fatto che l’apprendista venga mantenuto in servizio come lavoratore qualificato.
In un contratto di apprendistato, dunque, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso, ma alle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro può licenziare l’apprendista solo per giusta causa o giustificato motivo;
- l’apprendista sempre e comunque, anche se un suo eventuale recesso potrebbe stimolare il ricorso del datore di lavoro al giudice per ottenere dall’apprendista il risarcimento dei danni provocati dall’aver sopportato delle spese per la sua istruzione professionale.
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