lunedì 19 febbraio 2007

Nuovi chiarimenti sulle comunicazioni obbligatorie

Con la nota n. 4746 del 14 febbraio 2007 il ministero del Lavoro ha voluto precisare meglio alcune indicazioni fornite dalla nota n. 440 del 4 gennaio scorso in tema di nuovi adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione, cessazione e proroga dei rapporti di lavoro (legge 296/06).

Per quanto riguarda la comunicazione preventiva di assunzione, il termine per inviarla scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro; inoltre per inizio del rapporto di lavoro si intende la data da cui decorre l'obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione, che normalmente si evince dal libro matricola.
Due sono le ipotesi che derogano alla preventiva comunicazione:

- assunzione d'urgenza per esigenze produttive, per cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione entro i cinque giorni successivi, salvo l'invio entro il giorno antecedente della comunicazione sintetica provvisoria (ciò accade ad esempio quando il datore di lavoro non dispone per tempo di tutti i dati del lavoratore; va fatta il giorno antecedente l'assunzione una comunicazione in forma sintetica);

- assunzione per cause di "forza maggiore", per cui il datore di lavoro può comunicare l'assunzione il primo giorno utile successivo senza neppure l'obbligo di una preventiva comunicazione sintetica, dal momento che l’evento è così imprevedibile da rendere non solo improcrastinabile l'assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente (ciò accade ad esempio quando un istituto scolastico assume supplenti; la comunicazione può essere inviata il primo giorno utile).

Per quanto riguarda la comunicazione di trasformazione, essa va fatta entro il quinto giorno successivo all'evento; se il termine cade in un giorno festivo, automaticamente si proroga al primo giorno lavorativo utile.

Per quanto riguarda la comunicazione di cessazione, anch'essa va fatta entro il quinto giorno successivo all'evento; allo stesso modo della comunicazione di trasformazione, se il termine cade in un giorno festivo, automaticamente si proroga al primo giorno lavorativo utile.
La comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata solo nel caso di rapporto a tempo indeterminato oppure nei casi di risoluzione anticipata del contratto a termine per qualsiasi causa (consensuale, recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa, ecc.).

Per quanto riguarda infine la comunicazione di proroga di un contratto a tempo determinato, essa va fatta entro il quinto giorno successivo al termine del rapporto inizialmente fissato dal contratto.

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