lunedì 5 marzo 2007

Apprendistato, dubbi risolti su cottimo e trasformazione del contratto

Giovedì 1° marzo il ministero del Lavoro ha risposto a due richieste di interpello presentate da Federmeccanica e dall'Ancl della Regione Marche sul tema dell'apprendistato.

La domanda di Federmeccanica verteva sulla possibilità di corrispondere agli apprendisti professionalizzanti del settore che lavorano su linee a catena degli emolumenti fissi legati al cottimo, stante il divieto dell'art. 49, comma 4, lett. b del Dlgs 276/03 di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Nell'interpello n. 13 il ministero, dopo aver ricordato che l'art. 20 (in realtà si tratta dell'art. 19) del Dlgs 251/04 ha abrogato l'obbligo di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie (art. 11, lett. l della legge 25/55), ha ammesso la possibilità di retribuire l'apprendista con voci di cottimo, a condizione però che si tratti di voci retributive fisse legate alla mansione e non al risultato produttivo del lavoratore.

La domanda dell'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro delle Marche riguardava la possibilità di trasformare un "vecchio" contratto di apprendistato (disciplinato cioè dalla legge 25/55) in un rapporto di apprendistato professionalizzante (disciplinato dal Dlgs 276/03), avendo la Regione Marche regolamentato mediante legge regionale la nuova tipologia di apprendistato.

Nell'interpello n. 14 il ministero ha espresso parere contrario alla trasformazione: vecchio e nuovo contratto di apprendistato seguono regole diverse e vanno perciò tenuti distinti, come peraltro già affermato in un precedente interpello.

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