lunedì 26 marzo 2007

Chi sono i cittadini non italiani

Lo straniero può essere definito come colui che, pur essendo ospitato in soggiorno presso una nazione, appartiene ad uno Stato diverso. Quando si parla di stranieri è opportuno distinguere tra comunitari, extracomunitari, apolidi e rifugiati politici.

I cittadini comunitari sono coloro che provengono da uno Stato che aderisce all'Unione europea; ad essi si applica il principio della libertà di circolazione nel territorio dell'Unione, e le regole per il loro ingresso, per il loro soggiorno e per il loro allontanamento dal territorio italiano sono racchiuse nel Testo unico emanato con il Dpr 54/02.

I cittadini extracomunitari sono coloro che provengono da uno Stato che non aderisce all'Unione europea, e ad essi si applica il Dlgs 286/98 (Testo unico in materia di immigrazione).

Il Dlgs 286/98 si applica anche agli apolidi, a coloro cioè che sono privi di qualsiasi cittadinanza; tale status può essere originario, se la persona nasce priva di cittadinanza, oppure derivato, se per un evento che si verifica successivamente alla nascita la persona perde la cittadinanza originaria senza acquisirne un'altra.

I rifugiati politici sono coloro ai quali l'Italia, a seguito di una richiesta, accorda una protezione (cd. "diritto d'asilo"). La Costituzione italiana riconosce e garantisce il diritto d'asilo all'art. 10, comma 3: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". La procedura di riconoscimento dello status di rifugiato è attualmente contenuta nell'art. 2 del Dpr 303/04.

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