Il trattamento economico dei lavoratori del Commercio in caso di malattia
Durante l'assenza per malattia al lavoratore del Commercio spetta la retribuzione a carico del datore di lavoro e/o un'indennità a carico dell'Inps (seguita da un'integrazione a carico del datore di lavoro), a seconda della durata dell'evento morboso.
Per i primi tre giorni di malattia, il cosiddetto "periodo di carenza", la retribuzione è a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni per anno solare l'Inps eroga un'indennità di malattia; ai fini del raggiungimento dei 180 giorni (o del periodo massimo indennizzabile) si computano tutte le giornate di malattia, anche se non indennizzate (giorni di carenza, giornate festive, giornate di ritardata certificazione). La misura di questa indennità giornaliera di malattia è pari al:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese tra il quarto e il 20esimo giorno di malattia;
- 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21esimo giorno di malattia qualora questa si prolunghi, continuativamente o per ricaduta, oltre il 20esimo giorno.
L'art. 168 del Ccnl dei lavoratori del Commercio prevede un'integrazione dell'indennità dell'Inps a carico del datore di lavoro:
- per i giorni dal quarto al 20esimo, fino a raggiungere il 75% della retribuzione lorda;
- per i giorni dal 21esimo in poi, fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Per i primi tre giorni di malattia, il cosiddetto "periodo di carenza", la retribuzione è a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni per anno solare l'Inps eroga un'indennità di malattia; ai fini del raggiungimento dei 180 giorni (o del periodo massimo indennizzabile) si computano tutte le giornate di malattia, anche se non indennizzate (giorni di carenza, giornate festive, giornate di ritardata certificazione). La misura di questa indennità giornaliera di malattia è pari al:
- 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese tra il quarto e il 20esimo giorno di malattia;
- 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21esimo giorno di malattia qualora questa si prolunghi, continuativamente o per ricaduta, oltre il 20esimo giorno.
L'art. 168 del Ccnl dei lavoratori del Commercio prevede un'integrazione dell'indennità dell'Inps a carico del datore di lavoro:
- per i giorni dal quarto al 20esimo, fino a raggiungere il 75% della retribuzione lorda;
- per i giorni dal 21esimo in poi, fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
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