venerdì 23 marzo 2007

La disciplina degli straordinari nel Commercio

L'art. 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 66/03 stabilisce che per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, ossia oltre le 40 ore settimanali.

Chiedere l'effettuazione di prestazioni d'opera straordinarie è una facoltà del datore di lavoro che il lavoratore può legittimamente rifiutare. I lavoratori che possono effettuare gli straordinari sono solo gli impiegati e non anche i dirigenti.

L'art. 131 del Ccnl dei lavoratori del Commercio stabilisce nella quota di 200 il limite di ore annue che ciascun impiegato può lavorare fuori dall'orario normale di lavoro, cioè in straordinario. Tutte le ore che il lavoratore compie come straordinario devono essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

L'art. 132 stabilisce poi le seguenti maggiorazioni per ogni ora di lavoro straordinario, da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione (composta da paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità ed eventuali ulteriori elementi derivanti dalla contrattazione collettiva):

- 15%: prestazioni di lavoro dalla 41esima alla 48esima ora settimanale;

- 20%: prestazioni di lavoro eccedenti la 48esima ora settimanale;

- 30%: lavoro prestato in giornata festiva;

- 50%: straordinario notturno (dalle 22 di sera alle 6 del mattino).

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