venerdì 9 marzo 2007

La disciplina sanitaria e previdenziale del lavoratore italiano nella Ue

Il lavoratore italiano all’estero gode di regimi sanitari e previdenziali diversi, a seconda che l’attività lavorativa sia prestata in un paese comunitario, in un paese extracomunitario con il quale l’Italia ha stipulato accordi oppure in un paese extracomunitario con il quale l’Italia non ha stipulato accordi.

Il lavoratore italiano che viene occupato in un paese comunitario ha diritto a ricevere la stessa tutela sanitaria prevista per i cittadini di questo paese: se ad esempio un lavoratore italiano va in Germania per lavoro e qui si ammala, egli sarà trattato come un cittadino tedesco, e di conseguenza riceverà le cure sanitarie previste dal servizio sanitario tedesco.

In materia previdenziale si applica il principio di territorialità, per cui il lavoratore è soggetto alla legislazione del paese nel quale svolge la sua attività: stando all’esempio di prima, il lavoratore italiano pagherà i contributi in Germania e avrà la possibilità, una volta rientrato in patria, di ricongiungerli ai fini pensionistici a quelli già accantonati presso l’Inps (o altro istituto previdenziale nazionale).

Fa eccezione al principio di territorialità l’ipotesi del distacco, che si ha quando il lavoratore esercita un’attività subordinata in un paese comunitario presso un’impresa dalla quale dipende normalmente e viene inviato da questa in un altro paese comunitario per effettuarvi un lavoro per conto della stessa: in questo caso il lavoratore, se la durata prevedibile del distacco non supera i dodici mesi (prorogabili, ma a certe condizioni), continuerà a pagare i contributi nel paese di provenienza.

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