La disciplina delle ferie nel Commercio
L'art. 10 del Dlgs 66/03 stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fatta salva l'ipotesi di condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi.
Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nell'anno di maturazione (che solitamente va dal 1° gennaio al 31 dicembre) e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; qualora il contratto collettivo preveda un periodo feriale superiore alle quattro settimane, questo ulteriore periodo, oltre ad essere fruito oltre il predetto limite, può anche essere monetizzato.
Il soggetto a cui spetta decidere il periodo in cui le ferie devono essere fruite è il datore di lavoro, che nell'effettuare la scelta deve valutare sia le esigenze dell'impresa sia gli interessi del lavoratore; l'imprenditore deve dunque organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore (ciò può accadere, ad esempio, in caso di frantumazione del riposo feriale in brevi periodi che non consentano al lavoratore di recarsi in località di villeggiatura).
L'art. 141 del Ccnl dei lavoratori del Commercio stabilisce che i lavoratori hanno diritto "a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi". Questo significa che ogni mese ciascun lavoratore matura 2,16 giorni di ferie (26 giorni diviso 12 mesi).
L'art. 13 del Ccnl dei dirigenti del Commercio stabilisce che il dirigente ha diritto, "per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni". Questo significa che ogni mese il dirigente matura 2,5 giorni di ferie (30 giorni diviso 12 mesi).
Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nell'anno di maturazione (che solitamente va dal 1° gennaio al 31 dicembre) e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; qualora il contratto collettivo preveda un periodo feriale superiore alle quattro settimane, questo ulteriore periodo, oltre ad essere fruito oltre il predetto limite, può anche essere monetizzato.
Il soggetto a cui spetta decidere il periodo in cui le ferie devono essere fruite è il datore di lavoro, che nell'effettuare la scelta deve valutare sia le esigenze dell'impresa sia gli interessi del lavoratore; l'imprenditore deve dunque organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore (ciò può accadere, ad esempio, in caso di frantumazione del riposo feriale in brevi periodi che non consentano al lavoratore di recarsi in località di villeggiatura).
L'art. 141 del Ccnl dei lavoratori del Commercio stabilisce che i lavoratori hanno diritto "a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi". Questo significa che ogni mese ciascun lavoratore matura 2,16 giorni di ferie (26 giorni diviso 12 mesi).
L'art. 13 del Ccnl dei dirigenti del Commercio stabilisce che il dirigente ha diritto, "per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni". Questo significa che ogni mese il dirigente matura 2,5 giorni di ferie (30 giorni diviso 12 mesi).
Come il Ccnl dei lavoratori del Commercio, anche il Ccnl dei dirigenti del Commercio prevede che i giorni di ferie stabiliti annualmente siano distribuiti su settimane lunghe, vale a dire su settimane composte da sei giorni lavorativi (da lunedì a sabato).
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