sabato 31 marzo 2007

Il congedo parentale e la sua sospensione in caso di malattia del figlio

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto che spetta sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, e consente di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino (art. 32 del Dlgs 151/01).

Questo diritto compete alla madre solo una volta che ella ha terminato il periodo di congedo di maternità, mentre il padre può goderne fin dal momento della nascita del figlio.

Ciascuno dei genitori può fruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi per il padre che decidesse di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Se entrambi i genitori fruiscono del congedo parentale, esso non può eccedere il limite di dieci mesi, elevabile a undici mesi se il padre esercitasse il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

Il congedo parentale può essere sospeso qualora il bambino si ammalasse: nella nota n. 3004 del 28 agosto 2006 il ministero del Lavoro ha infatti stabilito che, in caso di sopravvenuta malattia del figlio, il genitore ha diritto a cambiare l'assenza dal lavoro da congedo parentale a congedo per malattia del figlio.

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