giovedì 29 marzo 2007

La disciplina retributiva del lavoratore-scrutatore

In occasione di una consultazione elettorale i lavoratori che vengono reclutati ai seggi hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

Il lavoratore-scrutatore ha inoltre diritto al pagamento di specifiche quote retributive (in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile) oppure a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per "giorno lavorativo" si intende il giorno della settimana (compreso il sabato, nel caso di settimana lunga) in cui il lavoratore, impegnato a svolgere la funzione di scrutatore presso il seggio, avrebbe dovuto lavorare: in questo caso il lavoratore ha solo diritto alla normale retribuzione.

Per "giorno non lavorativo" si intende il giorno della settimana (compreso il sabato, nel caso di settimana corta) in cui il lavoratore, impegnato a svolgere la funzione di scrutatore presso il seggio, non avrebbe dovuto lavorare: in questo caso il lavoratore ha diritto a una quota giornaliera di retribuzione oppure a un riposo compensativo (nessuna norma stabilisce però se la scelta spetti all'azienda o al lavoratore).

Per "giorno festivo" si intende la domenica oppure un giorno coincidente con una festività in cui il lavoratore si trova impegnato a svolgere la funzione di scrutatore presso il seggio: anche in questo caso il lavoratore ha diritto a una quota giornaliera di retribuzione oppure a un riposo compensativo.

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