mercoledì 21 marzo 2007

Il diritto di sciopero e il rifiuto di prestare l'attività lavorativa

Lo sciopero è un'astensione volontaria e collettiva dal lavoro attuata dai lavoratori dipendenti per rivendicare diritti contrattuali e/o salariali, per protesta sociale o per solidarietà nei confronti di altri lavoratori.

L'art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma afferma che esso deve esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano; in realtà si è sempre fatto poco in campo legislativo per disciplinare una materia così delicata, e dunque ci troviamo oggi a servirci di principi giurisprudenziali, elaborati nel corso dei decenni, per capire quali siano le caratteristiche e i confini del diritto di sciopero in Italia.

A questo proposito, la Corte di Appello di Genova ha considerato non rientrante nella nozione di sciopero il cosiddetto "sciopero parziale", ossia quel comportamento che consiste nel rifiutarsi di svolgere una parte delle prestazioni richieste durante il normale orario di lavoro.

Entrando più nello specifico, nella sentenza del 12 dicembre 2006 i giudici di secondo grado hanno ritenuto legittimo e non antisindacale il comportamento tenuto dal datore di lavoro, il quale ha inflitto delle sanzioni ai lavoratori che, aderendo ad un'astensione promossa da un sindacato, si sono rifiutati di svolgere, durante il normale orario di lavoro, alcune attività al posto di un collega assente. Per i giudici liguri si è in presenza di uno sciopero solo quando sussiste un'astensione temporale dal lavoro; quando invece il comportamento del lavoratore incide non sull'aspetto temporale, bensì sul contenuto della prestazione, lo sciopero lascia il posto ad un parziale e volontario inadempimento contrattuale, legittimamente sanzionabile dal datore di lavoro.

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