Rinviata la ritenuta maggiorata del fringe benefit auto
Con un comunicato stampa inviato lo scorso 21 marzo a Il Sole 24 Ore dal suo portavoce, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Vincenzo Visco, ha spiegato che i sostituti d'imposta devono operare le ritenute maggiorate per le auto aziendali date come fringe benefit in uso promiscuo ai dipendenti solo al momento del conguaglio (a fine anno o a fine rapporto, se antecedente).
Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato stampa, sottolineando come di questo comunicato non vi sia a tutt'oggi traccia all'interno del sito Internet del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato stampa, sottolineando come di questo comunicato non vi sia a tutt'oggi traccia all'interno del sito Internet del ministero dell'Economia e delle Finanze.
In merito all'applicazione dell'IRPEF sul reddito attribuito al lavoratore dipendente a seguito dell'utilizzo di auto aziendale (cosiddetto fringe benefit), alcuni lavoratori dipendenti hanno segnalato che, nei primi mesi di questo anno, hanno già subito ritenute d'acconto mensili calcolate tenendo conto del nuovo regime di tassazione.
A questo proposito il MEF ricorda che la nuova disciplina ha effetto dall'anno di imposta 2007 e che della stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti in acconto.
Per questa ragione le predette ritenute d'acconto non devono essere effettuate. In relazione al definitivo trattamento del reddito di lavoro dipendente, la più favorevole normativa si applicherà anche al periodo di imposta in corso, in quanto con il regolamento ministeriale, da emanare a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per gli acquisti e le spese per le auto aziendali, torneranno ad essere applicabili le previgenti (più favorevoli) disposizioni.
A questo proposito il MEF ricorda che la nuova disciplina ha effetto dall'anno di imposta 2007 e che della stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti in acconto.
Per questa ragione le predette ritenute d'acconto non devono essere effettuate. In relazione al definitivo trattamento del reddito di lavoro dipendente, la più favorevole normativa si applicherà anche al periodo di imposta in corso, in quanto con il regolamento ministeriale, da emanare a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per gli acquisti e le spese per le auto aziendali, torneranno ad essere applicabili le previgenti (più favorevoli) disposizioni.
1 commento:
Good for people to know.
Posta un commento