Incentivo all'esodo, il regime transitorio agevolato
L'incentivo all'esodo consiste in un'offerta da parte del datore di lavoro di somme (aggiuntive rispetto al Tfr) al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro. Tali somme rientrano nell'art. 17, comma 1, lett. a) del Tuir ("altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione") e ad esse si applica il regime di tassazione previsto dall'art. 19, comma 2 del Tuir (lo stesso regime previsto per il trattamento di fine rapporto).
Fino a poco tempo fa esisteva un regime agevolato per le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo corrisposte alle donne ultra50enni o agli uomini ultra55enni; l'art. 19, comma 4 bis del Tuir prevedeva infatti per tali somme un'aliquota di imposta pari alla metà di quella applicata per il Tfr.
In seguito all'abrogazione dell'art. 19, comma 4 bis del Tuir ad opera dell'art. 36, comma 23 del Dl 223/06 (convertito nella legge 248/06), le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo sono ora assoggettate tutte alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.
In sede di conversione, però, la legge 248/06 ha introdotto una modifica all'art. 36, comma 23 del Dl 223/06, permettendo alle donne ultra50enni e agli uomini ultra55enni di continuare a godere del regime agevolato con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati:
- entro il 3 luglio 2006 (prima dell'entrata in vigore del Dl 223/06, avvenuta il 4 luglio 2006);
- dal 4 luglio 2006 (successivamente all'entrata in vigore del Dl 223/06), purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006; con la circolare n. 10 del 16 febbraio 2007 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il significato dei termini "atti" e "accordi" e inoltre ha fornito gli elementi per certificare che l'atto o l'accordo sia intervenuto prima del 4 luglio 2006.
Fino a poco tempo fa esisteva un regime agevolato per le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo corrisposte alle donne ultra50enni o agli uomini ultra55enni; l'art. 19, comma 4 bis del Tuir prevedeva infatti per tali somme un'aliquota di imposta pari alla metà di quella applicata per il Tfr.
In seguito all'abrogazione dell'art. 19, comma 4 bis del Tuir ad opera dell'art. 36, comma 23 del Dl 223/06 (convertito nella legge 248/06), le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo sono ora assoggettate tutte alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.
In sede di conversione, però, la legge 248/06 ha introdotto una modifica all'art. 36, comma 23 del Dl 223/06, permettendo alle donne ultra50enni e agli uomini ultra55enni di continuare a godere del regime agevolato con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati:
- entro il 3 luglio 2006 (prima dell'entrata in vigore del Dl 223/06, avvenuta il 4 luglio 2006);
- dal 4 luglio 2006 (successivamente all'entrata in vigore del Dl 223/06), purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006; con la circolare n. 10 del 16 febbraio 2007 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il significato dei termini "atti" e "accordi" e inoltre ha fornito gli elementi per certificare che l'atto o l'accordo sia intervenuto prima del 4 luglio 2006.
1 commento:
Mi piace molto il vostro sito. Eccellente il contenuto. Si prega di continuare tale distacco cotent profonda..
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