Il valore della rivalutazione del Tfr fissato a febbraio 2007
L'art. 2120 del codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato applicando due tassi, costituiti da:
- 1,5% in misura fissa;
- 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Per il mese di febbraio 2007 l'indice dei prezzi al consumo comunicato dall'Istat è 128,8, con una differenza rispetto a dicembre 2006 pari a 0,311526. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,233645, al quale vanno sommati 2/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,250. La somma dei due importi (0,233645 + 0,250) dà il valore della rivalutazione del Tfr di febbraio 2007, pari a 0,483645.
In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 1,5% in misura fissa;
- 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Per il mese di febbraio 2007 l'indice dei prezzi al consumo comunicato dall'Istat è 128,8, con una differenza rispetto a dicembre 2006 pari a 0,311526. Il 75% di questo aumento è quindi pari a 0,233645, al quale vanno sommati 2/12 del tasso fisso (1,5), cioè 0,250. La somma dei due importi (0,233645 + 0,250) dà il valore della rivalutazione del Tfr di febbraio 2007, pari a 0,483645.
In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata; per la restante parte dell'anno si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella cioè che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione maturata dai lavoratori deve essere tassata separatamente dal Tfr, attraverso l'imposta sostitutiva dell'11%. Il prelievo si effettua alla fine dell'anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
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