Enpals, ovvero quando la legge è solo un punto di vista
La Finanziaria 2007 (legge 296/06) ha previsto al comma 188 dell'articolo 1 che dal 1° gennaio 2007 alcune categorie di soggetti fossero esentate, in determinate circostanze, dal versare i contributi all'Enpals.
L'Enpals, con un ritardo di mesi, è intervenuto con una circolare per illustrare ai suoi iscritti la nuova disposizione legislativa. A suo modo, ovviamente. La circolare n. 6 del 20 aprile scorso recita infatti, al paragrafo 2.2:
In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli "di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche".
Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all'esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l'elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo "spettacolo musicale"di cui al comma 188 rimane il riferimento alle "celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche".
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell'applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell'anno solare, l'importo di 5.000 euro."
L'Enpals, con un ritardo di mesi, è intervenuto con una circolare per illustrare ai suoi iscritti la nuova disposizione legislativa. A suo modo, ovviamente. La circolare n. 6 del 20 aprile scorso recita infatti, al paragrafo 2.2:
In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli "di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche".
Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all'esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l'elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo "spettacolo musicale"di cui al comma 188 rimane il riferimento alle "celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche".
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell'applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell'anno solare, l'importo di 5.000 euro."
In sostanza l'Enpals, stravolgendo completamente il contenuto del comma 188, che parla di "esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche", ha ridotto (a suo indubbio vantaggio) il campo di applicazione dell'esenzione contributiva ai soli "spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche". L'augurio è che il ministero del Lavoro intervenga prontamente.
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