Solo in casi eccezionali si possono superare i 6 giorni consecutivi di lavoro
In Italia l'attività del lavoratore subordinato trova un limite nel riposo settimanale, così come sancito dall'art. 36, comma 3 della Costituzione e dall'art. 2109 del Codice civile. Non solo: l'art. 9 del Dlgs 66/03 chiarisce meglio il punto, specificando che ogni lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola coincidente con la domenica.
Si può derogare a questa disposizione? Con protocollo n. 2186 del 1° settembre 2005 il ministero del Lavoro ha risposto a un'istanza di interpello riguardo alla possibilità di instaurare, attraverso un accordo sindacale aziendale, un prolungamento delle giornate lavorate consecutivamente (da 6 a 8-9) per permettere ad aziende che svolgono servizio pubblico una migliore produttività.
Il ministero, partendo dal presupposto che la disciplina dell'orario di lavoro prevede il diritto del lavoratore al riposo settimanale, non nasconde l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale al riposo settimanale si possa derogare nei casi in cui vi sia un'evidente necessità di tutelare interessi apprezzabili di ragioni produttive. La stessa giurisprudenza condiziona tale possibilità all'obbligo di mantenere una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo nell'arco di un periodo limitato nel tempo, in modo che sia chiara la temporaneità e l'eccezionalità della deroga.
Fatte le premesse, il ministero del Lavoro acconsente alla stipula di un accordo sindacale che disciplini ipotesi eccezionali (connesse a oggettive e imprescindibili esigenze aziendali) di superamento dei 6 giorni lavorativi e che definisca l'arco temporale complessivo di riferimento entro il quale mantenere il rispetto della media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo.
Secondo il ministero infine, i lavoratori che fruiscono del riposo settimanale dopo 7 o più giorni di lavoro continuo hanno diritto, in ogni caso, a un compenso specifico, ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello volto a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica.
Si può derogare a questa disposizione? Con protocollo n. 2186 del 1° settembre 2005 il ministero del Lavoro ha risposto a un'istanza di interpello riguardo alla possibilità di instaurare, attraverso un accordo sindacale aziendale, un prolungamento delle giornate lavorate consecutivamente (da 6 a 8-9) per permettere ad aziende che svolgono servizio pubblico una migliore produttività.
Il ministero, partendo dal presupposto che la disciplina dell'orario di lavoro prevede il diritto del lavoratore al riposo settimanale, non nasconde l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale al riposo settimanale si possa derogare nei casi in cui vi sia un'evidente necessità di tutelare interessi apprezzabili di ragioni produttive. La stessa giurisprudenza condiziona tale possibilità all'obbligo di mantenere una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo nell'arco di un periodo limitato nel tempo, in modo che sia chiara la temporaneità e l'eccezionalità della deroga.
Fatte le premesse, il ministero del Lavoro acconsente alla stipula di un accordo sindacale che disciplini ipotesi eccezionali (connesse a oggettive e imprescindibili esigenze aziendali) di superamento dei 6 giorni lavorativi e che definisca l'arco temporale complessivo di riferimento entro il quale mantenere il rispetto della media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo.
Secondo il ministero infine, i lavoratori che fruiscono del riposo settimanale dopo 7 o più giorni di lavoro continuo hanno diritto, in ogni caso, a un compenso specifico, ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello volto a retribuire il lavoro prestato nella giornata di domenica.
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