lunedì 9 aprile 2007

I fondi con squilibri finanziari

I vecchi fondi che risultano istituiti alla data dell'entrata in vigore della legge 421/92, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già destinatari del decreto del ministero del Lavoro con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del Dlgs 124/93, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle norme dell'attuale riforma in materia di finanziamento e di prestazioni (art. 20, comma 7, Dlgs 252/05).

Per derogare alle nuove norme, i fondi con squilibri finanziari sono tenuti a presentare ogni anno alla Covip e al ministero del Lavoro il bilancio tecnico e la documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di squilibrio.

Tali fondi sono inoltre tenuti a presentare un piano quinquennale che determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione e il progressivo allineamento alle norme del Dlgs 252/05; spetterà al ministero del Lavoro, previo parere della Covip, accertare la sussistenza di queste condizioni.

Ai contributi versati ai fondi con squilibri finanziari continua ad applicarsi il trattamento fiscale previsto dalle norme precedenti l'attuale riforma; questa situazione vale sia per i vecchi iscritti sia per quelli iscritti dopo l'entrata in vigore del Dlgs 252/05.

L'esempio più importante di fondo con squilibri finanziari è il Fondo Mario Negri, il fondo di previdenza dei dirigenti del Commercio.

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