Le misure compensative previste per le aziende

Le misure compensative previste per le aziende sono tre, una di natura fiscale e due di natura previdenziale.
L'intervento fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, del Dlgs 252/05), prevede la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per le aziende con almeno 50 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari.
Il primo intervento previdenziale, previsto dall'art. 10, comma 2, prevede l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del Tfr (0,20% dell'imponibile contributivo, 0,40% per i dirigenti dell'industria) nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria (il fondo di garanzia del Tfr fu istituito dall'art. 2 della legge 297/82 allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo nel pagamento del Tfr).
Il secondo intervento previdenziale, previsto dall'art. 10, comma 3, prevede a partire dal 1° gennaio 2008 l'esonero dal versamento dei contributi sociali minori (contributi Cuaf, maternità e disoccupazione) in misura percentuale rispetto alla quota di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria; questa percentuale, crescente da 0,19% nel 2008 a 0,28% nel 2014, si applica innanzitutto ai contributi dovuti per assegni familiari, poi ai contributi per maternità e infine ai contributi per disoccupazione.
L'art. 16 obbliga il datore di lavoro a continuare ad erogare il contributo di solidarietà del 10% sulle somme (diverse dal Tfr) da lui versate alla previdenza complementare.
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