Le misure compensative previste per le aziende
L'obiettivo principale di questa riforma, ossia lo smobilizzo del Tfr, ha determinato delle conseguenze negative per le aziende (soprattutto per quelle con almeno 50 dipendenti), che si ritroveranno di punto in bianco senza una parte di quella cospicua fonte di autofinanziamento che è appunto il Tfr.
Le misure compensative previste per le aziende sono tre, una di natura fiscale e due di natura previdenziale.
L'intervento fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, del Dlgs 252/05), prevede la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per le aziende con almeno 50 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari.
Le misure compensative previste per le aziende sono tre, una di natura fiscale e due di natura previdenziale.
L'intervento fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, del Dlgs 252/05), prevede la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per le aziende con almeno 50 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari.
Il primo intervento previdenziale, previsto dall'art. 10, comma 2, prevede l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del Tfr (0,20% dell'imponibile contributivo, 0,40% per i dirigenti dell'industria) nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria (il fondo di garanzia del Tfr fu istituito dall'art. 2 della legge 297/82 allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo nel pagamento del Tfr).
Il secondo intervento previdenziale, previsto dall'art. 10, comma 3, prevede a partire dal 1° gennaio 2008 l'esonero dal versamento dei contributi sociali minori (contributi Cuaf, maternità e disoccupazione) in misura percentuale rispetto alla quota di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria; questa percentuale, crescente da 0,19% nel 2008 a 0,28% nel 2014, si applica innanzitutto ai contributi dovuti per assegni familiari, poi ai contributi per maternità e infine ai contributi per disoccupazione.
L'art. 16 obbliga il datore di lavoro a continuare ad erogare il contributo di solidarietà del 10% sulle somme (diverse dal Tfr) da lui versate alla previdenza complementare.
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