Il fondo di Tesoreria e i datori di lavoro interessati
I commi 755 e seguenti dell'unico articolo che compone la Finanziaria 2007 (legge 296/06) hanno previsto l'istituzione di un fondo di Tesoreria gestito dall'Inps per conto dello Stato nel quale far confluire le quote di Tfr dei lavoratori dipendenti, occupati in aziende di almeno 50 dipendenti, che hanno scelto di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro.
Il decreto di attuazione datato 30 gennaio 2007 ha stabilito le modalità operative di questo fondo, con il quale lo Stato finanzierà una serie di interventi pubblici e che riguarda esclusivamente i datori di lavoro di aziende nelle quali sono occupati 50 o più dipendenti.
Al fondo devono essere versate mensilmente le quote di Tfr maturate e non destinate dai dipendenti alla previdenza complementare, al netto del contributo dello 0,50% posto a carico dei lavoratori dall'art. 3, ultimo comma, della legge 297/82.
Il limite dimensionale delle aziende è calcolato prendendo come riferimento la media annuale dei lavoratori dipendenti in forza nel 2006, a prescindere dalla forma contrattuale e dall'orario di lavoro. Risultano infatti computabili nell'organico i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori inquadrati in una delle tipologie della legge Biagi e i lavoratori a tempo parziale (calcolati in proporzione all'orario svolto); risultano invece esclusi dal computo i lavoratori somministrati, i co.co.pro., gli associati in partecipazione, il lavoratore dell'impresa familiare, i tirocinanti e gli stagisti.
Il decreto di attuazione datato 30 gennaio 2007 ha stabilito le modalità operative di questo fondo, con il quale lo Stato finanzierà una serie di interventi pubblici e che riguarda esclusivamente i datori di lavoro di aziende nelle quali sono occupati 50 o più dipendenti.
Al fondo devono essere versate mensilmente le quote di Tfr maturate e non destinate dai dipendenti alla previdenza complementare, al netto del contributo dello 0,50% posto a carico dei lavoratori dall'art. 3, ultimo comma, della legge 297/82.
Il limite dimensionale delle aziende è calcolato prendendo come riferimento la media annuale dei lavoratori dipendenti in forza nel 2006, a prescindere dalla forma contrattuale e dall'orario di lavoro. Risultano infatti computabili nell'organico i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori inquadrati in una delle tipologie della legge Biagi e i lavoratori a tempo parziale (calcolati in proporzione all'orario svolto); risultano invece esclusi dal computo i lavoratori somministrati, i co.co.pro., gli associati in partecipazione, il lavoratore dell'impresa familiare, i tirocinanti e gli stagisti.
Nel caso di gruppo di imprese, la determinazione dell'organico aziendale va effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese che lo compongono.
Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, ai fini del limite dimensionale vale la media dell'anno in cui l'attività è iniziata. Ciò significa che se alla fine del primo anno di attività la forza occupazionale media di un'azienda risulta pari o superiore a 50 dipendenti, l'azienda è tenuta a versare al fondo di Tesoreria il Tfr dei lavoratori che hanno scelto di lasciarlo in azienda, a partire dalla data di inizio dell'attività.
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