La modulistica ministeriale e le possibili scelte dei lavoratori
Il comma 765 dell'unico articolo che compone la Finanziaria 2007 (legge 296/06) ha previsto l'emanazione di un decreto di attuazione, che è stato poi firmato il 30 gennaio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio, che stabilisce da un lato le modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del Tfr maturando e dall'altro la natura e le caratteristiche di FondInps, il fondo previdenziale che, in presenza di determinate condizioni, raccoglie il Tfr di quei lavoratori che non si pronunciano sulla sua destinazione entro il termine previsto per la scelta.
Insieme al decreto sono stati pubblicati i due moduli, uno per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 (Tfr1), l'altro per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 (Tfr2), che i datori di lavoro devono consegnare ai propri dipendenti per la scelta della destinazione del Tfr.
Entrambi i moduli distinguono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare come dipendenti dopo il 28 aprile 1993 da quelli che hanno iniziato a lavorare come dipendenti prima del 29 aprile 1993:
- i primi, se scelgono una forma di previdenza complementare, devono destinare ad essa tutto il Tfr maturando;
- i secondi hanno a disposizione una scelta in più rispetto agli altri, nel senso che possono decidere di conferire alla previdenza complementare tutto il Tfr maturando oppure una sua quota, nella misura prevista dal proprio Ccnl o, in assenza di previsione, nella misura minima del 50%.
Qualora un lavoratore optasse per destinare il Tfr presso una forma di previdenza complementare, dovrebbe compilare e firmare il modulo ministeriale e allegare il modulo di iscrizione alla forma previdenziale scelta, anch'esso compilato e firmato.
Insieme al decreto sono stati pubblicati i due moduli, uno per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 (Tfr1), l'altro per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 (Tfr2), che i datori di lavoro devono consegnare ai propri dipendenti per la scelta della destinazione del Tfr.
Entrambi i moduli distinguono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare come dipendenti dopo il 28 aprile 1993 da quelli che hanno iniziato a lavorare come dipendenti prima del 29 aprile 1993:
- i primi, se scelgono una forma di previdenza complementare, devono destinare ad essa tutto il Tfr maturando;
- i secondi hanno a disposizione una scelta in più rispetto agli altri, nel senso che possono decidere di conferire alla previdenza complementare tutto il Tfr maturando oppure una sua quota, nella misura prevista dal proprio Ccnl o, in assenza di previsione, nella misura minima del 50%.
Qualora un lavoratore optasse per destinare il Tfr presso una forma di previdenza complementare, dovrebbe compilare e firmare il modulo ministeriale e allegare il modulo di iscrizione alla forma previdenziale scelta, anch'esso compilato e firmato.
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