domenica 8 aprile 2007

La disciplina fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare

Il sistema di tassazione della previdenza complementare previsto dalla riforma si basa su un meccanismo che prevede:

- l'esenzione dei contributi versati alla forma di previdenza complementare scelta;

- la tassazione delle rendite finanziarie dei versamenti effettuati alla forma di previdenza complementare scelta e da essa gestiti (si tratta della rivalutazione del capitale, che è soggetta ad un'aliquota fissa dell'11%);

- la tassazione delle prestazioni che la forma previdenziale scelta eroga al momento del pensionamento dell'iscritto.

L'art. 8, comma 4, del Dlgs 252/05 stabilisce che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ad una forma di previdenza complementare sono deducibili dal reddito per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il conferimento del Tfr non rileva ai fini di tale limite.

Lo stesso comma prevede che i contributi che eccedono il limite di 5.164,57 euro concorreranno a formare il reddito tassabile nel periodo d'imposta di contribuzione ma non concorreranno alla tassazione delle prestazioni che verranno erogate al momento del pensionamento; per ottenere questo diritto (una derivazione del divieto di doppia imposizione) è però necessario che il lavoratore iscritto alla previdenza complementare comunichi alla forma prescelta, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti, l'importo non dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tale comunicazione permetterà alla forma pensionistica complementare di costituire la quota di prestazione che non dovrà essere tassata all'atto dell'erogazione.

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