Quando e come si versa il Tfr al fondo di Tesoreria
I versamenti al fondo di Tesoreria gestito dall'Inps andranno fatti dal datore di lavoro con azienda dimensionalmente interessata a partire dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta di lasciare il Tfr in azienda.
Per i lavoratori già assunti al 31 dicembre 2006 che decidono di lasciare il Tfr in azienda, il primo versamento dovrà comprendere le quote di Tfr maturate dal mese di gennaio 2007 al mese che precede la scelta, maggiorate delle rivalutazioni.
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 in poi che decidono di lasciare il Tfr in azienda, il primo versamento dovrà comprendere le quote di Tfr maturate dalla data di assunzione al mese che precede la scelta, maggiorate delle rivalutazioni.
Una volta a regime, i versamenti al fondo di Tesoreria vanno fatti mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga a cui si riferisce la quota mensile di Tfr maturata.
Il datore di lavoro può regolarizzare le quote pregresse di Tfr, vale a dire le quote di Tfr maturate dal mese di gennaio 2007 o dalla data di assunzione al mese che precede la scelta, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare Inps n. 70 del 3 aprile 2007, e quindi entro il giorno 16 luglio 2007.
Per i lavoratori già assunti al 31 dicembre 2006 che decidono di lasciare il Tfr in azienda, il primo versamento dovrà comprendere le quote di Tfr maturate dal mese di gennaio 2007 al mese che precede la scelta, maggiorate delle rivalutazioni.
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 in poi che decidono di lasciare il Tfr in azienda, il primo versamento dovrà comprendere le quote di Tfr maturate dalla data di assunzione al mese che precede la scelta, maggiorate delle rivalutazioni.
Una volta a regime, i versamenti al fondo di Tesoreria vanno fatti mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, quindi, di norma entro il 16 del mese successivo a quello del periodo di paga a cui si riferisce la quota mensile di Tfr maturata.
Il datore di lavoro può regolarizzare le quote pregresse di Tfr, vale a dire le quote di Tfr maturate dal mese di gennaio 2007 o dalla data di assunzione al mese che precede la scelta, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare Inps n. 70 del 3 aprile 2007, e quindi entro il giorno 16 luglio 2007.
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