venerdì 6 aprile 2007

Natura e caratteristiche di FondInps

Il decreto di attuazione del comma 765 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 (legge 296/06) stabilisce che FondInps è una forma pensionistica complementare residuale, perchè si attiva solo in caso di silenzio-assenso. Se infatti il lavoratore non effettua la scelta sulla destinazione del Tfr entro i termini di legge, il suo Tfr viene automaticamente trasferito:

- alla forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale;

- in presenza di più forme pensionistiche collettive applicabili, a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale;

- in mancanza di forme pensionistiche collettive, a FondInps.

FondInps, dunque, non si può scegliere in maniera esplicita, ma solo mediante modalità tacita. Una volta iscritto, il lavoratore può destinare a FondInps anche un contributo a suo carico, e può inoltre sospendere e riattivare questa contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo di versamento del Tfr.

Rispetto agli altri fondi pensione, il periodo di permanenza minima in FondInps è dimezzato (un anno contro i due degli altri fondi) e in caso di passaggio da un datore di lavoro ad un altro il Tfr continuerà a rimanere presso FondInps fino alla scadenza di un anno, dopodiché, su richiesta del lavoratore, il Tfr potrà essere dirottato su un altro fondo (gli altri fondi invece permettono di cambiare contestualmente alla nuova assunzione).

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