lunedì 9 aprile 2007

La prestazione pensionistica complementare e la sua disciplina fiscale

Il finanziamento della previdenza complementare dà diritto al lavoratore di ottenere una prestazione quando raggiunge i requisiti pensionistici, avendo contribuito con almeno 5 anni di versamenti.

Questi due requisiti (raggiungimento dei requisiti pensionistici e contribuzione minima di 5 anni) devono sussistere in concorso tra loro. Ciò significa che se mancano i requisiti per la pensione pubblica il lavoratore non può chiedere la pensione complementare, mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma il lavoratore non può far valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non può ottenere la pensione complementare. In questo secondo caso, tuttavia, il lavoratore ha il diritto di ricevere tutta la prestazione sotto forma di capitale.

Una volta in possesso dei due requisiti, il lavoratore può scegliere se avere la prestazione:

- in forma di rendita vitalizia;

- in forma mista: una parte in capitale (per un massimo del 50% del montante maturato) e una parte in rendita vitalizia.

Indipendentemente da come viene erogata (rendita oppure capitale e rendita), il lavoratore paga le tasse sulla prestazione con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione alle forme di previdenza complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; l'aliquota fiscale non può quindi essere inferiore al 9%.

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