La disciplina fiscale delle anticipazioni e dei riscatti
Prima di raggiungere i requisiti per andare in pensione, il lavoratore iscritto ad una forma di previdenza complementare può chiedere ad essa un'anticipazione di quanto versato per un importo pari al:
- 75% per spese sanitarie: non conta l'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare e l'aliquota fiscale applicata può variare da un massimo del 15% ad un minimo del 9%;
- 75% per acquisto della prima casa o interventi di ristrutturazione: il lavoratore deve essere iscritto alla previdenza complementare da almeno 8 anni e l'aliquota fiscale applicata è il 23%;
- 30% per qualsiasi esigenza: il lavoratore deve essere iscritto alla previdenza complementare da almeno 8 anni e l'aliquota fiscale applicata è il 23%.
Il lavoratore può chiedere un numero imprecisato di anticipazioni, rispettando però la clausola di salvaguardia, secondo la quale le anticipazioni non possono eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote di Tfr, effettuati alla previdenza complementare.
Le somme riscattate nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Dlgs 252/05 sono assoggettate ad un'aliquota fiscale che varia da un massimo del 15% ad un minimo del 9%; le somme riscattate nei casi diversi previsti negli statuti o nei regolamenti delle forme di previdenza complementari sono invece assoggettate ad un'aliquota fiscale del 23%.
- 75% per spese sanitarie: non conta l'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare e l'aliquota fiscale applicata può variare da un massimo del 15% ad un minimo del 9%;
- 75% per acquisto della prima casa o interventi di ristrutturazione: il lavoratore deve essere iscritto alla previdenza complementare da almeno 8 anni e l'aliquota fiscale applicata è il 23%;
- 30% per qualsiasi esigenza: il lavoratore deve essere iscritto alla previdenza complementare da almeno 8 anni e l'aliquota fiscale applicata è il 23%.
Il lavoratore può chiedere un numero imprecisato di anticipazioni, rispettando però la clausola di salvaguardia, secondo la quale le anticipazioni non possono eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote di Tfr, effettuati alla previdenza complementare.
Le somme riscattate nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Dlgs 252/05 sono assoggettate ad un'aliquota fiscale che varia da un massimo del 15% ad un minimo del 9%; le somme riscattate nei casi diversi previsti negli statuti o nei regolamenti delle forme di previdenza complementari sono invece assoggettate ad un'aliquota fiscale del 23%.
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