giovedì 19 aprile 2007

L'apprendistato professionalizzante negli studi professionali

Il 3 maggio 2006 è stato firmato il rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali, che ha previsto la sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante, le cui linee guida sono le seguenti:

- assunzione: per assumere un lavoratore apprendista è necessario stipulare un contratto scritto nel quale devono essere indicati la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, il livello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato e il piano formativo individuale;

- tutor: durante tutto il periodo di apprendistato il lavoratore dovrà essere affiancato da un tutor, scelto dal datore di lavoro all’interno della sua struttura;

- periodo di prova: la durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, e una volta compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva;

- durata e contenuti della formazione: l'impegno formativo dell'apprendista è determinato in un monte ore di formazione interna o esterna allo studio di almeno 120 ore per anno, e per quanto riguarda i contenuti gli studi devono fare riferimento a quelli elaborati dall'Isfol in data 10 gennaio 2002, d'intesa con il ministero del Lavoro;

- durata dell'apprendistato: il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello II, III Super e III e alla scadenza di 36 mesi per le qualifiche comprese nel livello IV Super e IV;

- trattamento normativo: l'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal Ccnl per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

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