L'azienda può chiedere a un lavoratore da assumere il certificato penale?
Al momento dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro una copia della carta d'identità (o documento equipollente), una copia del codice fiscale ed eventualmente i documenti necessari per ottenere l'assegno per il nucleo familiare.
Oltre a questa documentazione obbligatoria, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore da assumere anche altri documenti, tra cui il certificato penale, ma solo se ciò è previsto nel contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, il Ccnl per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti prevede, all'art. 2 della Disciplina generale, Sezione terza, che "all'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) libretto di lavoro o documento equipollente; c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto; d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza). Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all'art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore."
Se dunque un'azienda che applica il contratto collettivo dell'industria metalmeccanica privata chiede al lavoratore, al momento dell'assunzione, il suo certificato penale, questi è tenuto a presentarlo.
Oltre a questa documentazione obbligatoria, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore da assumere anche altri documenti, tra cui il certificato penale, ma solo se ciò è previsto nel contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, il Ccnl per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti prevede, all'art. 2 della Disciplina generale, Sezione terza, che "all'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) libretto di lavoro o documento equipollente; c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto; d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza). Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all'art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore."
Se dunque un'azienda che applica il contratto collettivo dell'industria metalmeccanica privata chiede al lavoratore, al momento dell'assunzione, il suo certificato penale, questi è tenuto a presentarlo.
Nessun commento:
Posta un commento