Molestie sessuali, le aggravanti superano le disposizioni del Ccnl
Con la sentenza n. 6621 del 20 marzo 2007 la Corte di cassazione ha dato prova di voler tutelare in maniera particolare le lavoratrici vittime di molestie sessuali.
Nel caso di specie, i giudici della Cassazione hanno ritenuto valido e giustificato il licenziamento di un dipendente di una casa di cura che non solo aveva molestato ripetutamente una collega di grado superiore, ma si era anche vantato con i propri colleghi di avere un'intima conoscenza con quella persona.
Sebbene il contratto collettivo applicabile (Ccnl della sanità privata) preveda, in caso di molestie sessuali, sanzioni minori del licenziamento, la Corte ha potuto discostarsi da questa previsione e dunque irrogare il massimo provvedimento disciplinare solo perchè non c'è stato, nel caso in questione, assoluta e integrale coincidenza tra la fattispecie contrattualmente disciplinata e quella effettivamente realizzata.
La condotta del lavoratore si è infatti concretizzata in qualcosa di più di una molestia sessuale, avendo egli millantato un'intima conoscenza con la collega. Tale aspetto è stato ritenuto dai giudici della Suprema Corte come un elemento aggiuntivo estraneo ed aggravante rispetto alle molestie sessuali, e in questo modo si è potuto superare la limitazione posta dal contratto collettivo e sanzionare il lavoratore con la pena del licenziamento.
Nel caso di specie, i giudici della Cassazione hanno ritenuto valido e giustificato il licenziamento di un dipendente di una casa di cura che non solo aveva molestato ripetutamente una collega di grado superiore, ma si era anche vantato con i propri colleghi di avere un'intima conoscenza con quella persona.
Sebbene il contratto collettivo applicabile (Ccnl della sanità privata) preveda, in caso di molestie sessuali, sanzioni minori del licenziamento, la Corte ha potuto discostarsi da questa previsione e dunque irrogare il massimo provvedimento disciplinare solo perchè non c'è stato, nel caso in questione, assoluta e integrale coincidenza tra la fattispecie contrattualmente disciplinata e quella effettivamente realizzata.
La condotta del lavoratore si è infatti concretizzata in qualcosa di più di una molestia sessuale, avendo egli millantato un'intima conoscenza con la collega. Tale aspetto è stato ritenuto dai giudici della Suprema Corte come un elemento aggiuntivo estraneo ed aggravante rispetto alle molestie sessuali, e in questo modo si è potuto superare la limitazione posta dal contratto collettivo e sanzionare il lavoratore con la pena del licenziamento.
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