Assenze dal lavoro per eventi particolari
Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata può capitare che un lavoratore abbia bisogno di assentarsi dal luogo di lavoro per varie necessità.
Prendiamo ad esempio il caso di un evento lieto come la nascita di un figlio.
Né la legge né la contrattazione collettiva nazionale prevedono permessi speciali per l'avvenimento della nascita di un figlio; solamente a livello aziendale le direzioni, qualora lo ritenessero opportuno, possono disciplinare questo tipo di permessi. In assenza di tali permessi, il lavoratore che vuole assentarsi dal lavoro per assistere la moglie al parto deve chiedere alla direzione aziendale ore o giorni di permesso oppure di ferie.
Nel caso in cui un lavoratore chieda ore di permesso per effettuare visite mediche o cure odontoiatriche, si opera come nel caso precedente; anche in questa ipotesi, infatti, non esiste a livello nazionale una legge o un accordo sindacale che regolamenti la fattispecie, ma sono solamente le singole direzioni aziendali che possono prevederne la disciplina.
In mancanza di regolamentazione interna, dunque, il lavoratore che si deve assentare per ricevere visite mediche o cure odontoiatriche è tenuto a chiedere preventivamente il permesso; trattandosi di un permesso normale (e quindi da far scalare dal relativo monte ore), non è necessario che il lavoratore consegni alla direzione il certificato di avvenuta prestazione, dal momento che i permessi normali non vanno mai giustificati.
E nella malaugurata ipotesi in cui un lavoratore avesse un malore sul posto di lavoro?
In mancanza di regolamentazione interna, dunque, il lavoratore che si deve assentare per ricevere visite mediche o cure odontoiatriche è tenuto a chiedere preventivamente il permesso; trattandosi di un permesso normale (e quindi da far scalare dal relativo monte ore), non è necessario che il lavoratore consegni alla direzione il certificato di avvenuta prestazione, dal momento che i permessi normali non vanno mai giustificati.
E nella malaugurata ipotesi in cui un lavoratore avesse un malore sul posto di lavoro?
Quando un lavoratore in servizio si sente male e per questo non è in grado di terminare il proprio orario di lavoro (e dunque esce dall'azienda), le restanti ore non lavorate sono da considerarsi come se fossero state lavorate. L'uscita dall'azienda si considera infatti "autorizzata" dal datore di lavoro, il quale disponendo l'uscita del lavoratore ha accertato il precario stato di salute dello stesso.
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