Le norme sul pronto soccorso in azienda
Il 3 febbraio 2005 è entrato in vigore il decreto interministeriale 388/03 riguardante le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, che ha dato attuazione al comma 3 dell'art. 15 del Dlgs 626/94 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il provvedimento stabilisce i criteri di classificazione delle aziende in base alla dimensione e alla tipologia del rischio a cui sono esposti i lavoratori, affida ai datori di lavoro la responsabilità dell'organizzazione di pronto soccorso aziendale, fissa i requisiti e la formazione del personale addetto al pronto soccorso e individua le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.
Le aziende vengono classificate in tre gruppi, A B o C, a seconda dell'attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti nella lavorazione:
- del gruppo A fanno parte centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni e più in generale aziende in cui sono presenti sostanze pericolose;
- il gruppo B è composto dalle aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non fanno parte del gruppo A;
- nel gruppo C rientrano le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non fanno parte del gruppo A.
Se l'azienda o unità produttiva appartiene al gruppo A o al gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro e contenente la dotazione minima, e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Se l'azienda o unità produttiva appartiene al gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: un pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro e contenente la dotazione minima, e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro le attrezzature previste per le aziende o unità produttive di gruppo C.
Se l'azienda o unità produttiva appartiene al gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: un pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro e contenente la dotazione minima, e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro le attrezzature previste per le aziende o unità produttive di gruppo C.
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