La differenza tra appalto e somministrazione di manodopera
Secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (principio n. 6 del 7 luglio 2005) il contratto di appalto e quello di somministrazione, pur avendo connotati simili, si distinguono per due elementi: l'organizzazione dei mezzi di produzione e l'assunzione del rischio d'impresa.
L'appalto, infatti, è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, detto appaltatore, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro; l'appaltatore, per compiere l'opera o il servizio commissionati, deve organizzare i mezzi necessari, ossia dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze, e assumersi il rischio d'impresa, ossia rispondere del risultato finale davanti al committente.
La somministrazione di manodopera realizza un'altra funzione rispetto all'appalto, e cioè quella di permettere ad un soggetto, detto utilizzatore, di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato, detto somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella somministrazione, dunque, si distinguono due contratti diversi: un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale, e un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Nella somministrazione di manodopera il somministratore non organizza i mezzi di produzione né si assume rischi d'impresa:
- quanto all'organizzazione dei mezzi, il somministratore non ha alcun potere direttivo e organizzativo, dal momento che i lavoratori inviati svolgono la prestazione lavorativa sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore;
- quanto al rischio d'impresa, il somministratore viene retribuito dall'utilizzatore per il solo fatto di aver messo a disposizione dei lavoratori da lui assunti e retribuiti.
L'appalto, infatti, è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, detto appaltatore, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro; l'appaltatore, per compiere l'opera o il servizio commissionati, deve organizzare i mezzi necessari, ossia dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze, e assumersi il rischio d'impresa, ossia rispondere del risultato finale davanti al committente.
La somministrazione di manodopera realizza un'altra funzione rispetto all'appalto, e cioè quella di permettere ad un soggetto, detto utilizzatore, di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato, detto somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella somministrazione, dunque, si distinguono due contratti diversi: un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale, e un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore.
Nella somministrazione di manodopera il somministratore non organizza i mezzi di produzione né si assume rischi d'impresa:
- quanto all'organizzazione dei mezzi, il somministratore non ha alcun potere direttivo e organizzativo, dal momento che i lavoratori inviati svolgono la prestazione lavorativa sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore;
- quanto al rischio d'impresa, il somministratore viene retribuito dall'utilizzatore per il solo fatto di aver messo a disposizione dei lavoratori da lui assunti e retribuiti.
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