giovedì 10 maggio 2007

Il contratto di soggiorno per lavoro

Quando un datore di lavoro deve assumere un lavoratore extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, egli è tenuto a comunicare l'assunzione alla Prefettura competente mediante la compilazione e l'invio di un contratto di soggiorno per lavoro redatto sul modello ministeriale Q.

Una volta compilato in tutte le sue parti, il modello deve essere spedito con raccomandata a/r, entro cinque giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, allo Sportello Unico presso la Prefettura Utg (Ufficio Territoriale del Governo) competente in relazione al luogo di lavoro. La Prefettura di Milano richiede anche l'indicazione del nome del datore di lavoro e del lavoratore sulla cartolina della ricevuta di ritorno.

Al contratto di soggiorno vanno allegati la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e la fotocopia del permesso di soggiorno del lavoratore. La Prefettura di Milano richiede anche una fotocopia del passaporto del lavoratore.

Una copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato con allegata la copia della ricevuta di ritorno deve essere consegnata al lavoratore, il quale dovrà esibirla in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Oltre a questo adempimento, restano a carico del datore di lavoro le comunicazioni al Centro per l'Impiego (entro il giorno antecedente l'assunzione) e all'Inail (entro il giorno dell'assunzione).

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello Unico entro 5 giorni dall'evento.

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