martedì 29 maggio 2007

La malattia e il periodo di comporto nel Commercio

Ogni lavoratore ha diritto, in caso di malattia o di infortunio, ad un periodo di conservazione del posto, chiamato "periodo di comporto", la cui durata è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (art. 2110 c.c.).

A questo proposito, l'art. 167 del Ccnl dei lavoratori del Commercio prevede che, durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdu­rando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento.

Ma che cosa si intende per anno solare? Ai fini previdenziali per anno solare si intende quel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre ai fini fiscali per anno solare si intende un periodo di 365 giorni. La Corte di cassazione ha risposto in maniera definitiva al problema con la sentenza n. 13396 del 13 settembre 2002, affermando che per anno solare si intende l'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento.

L'art. 173 del Ccnl dei lavoratori del Commercio prevede una possibilità in più per i lavoratori ammalati: la conservazione del posto di lavoro può essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

Se un lavoratore intende beneficiare di tale periodo di aspettativa, dovrà presentare richiesta tramite raccomandata a/r prima della scaden­za del 180esimo giorno di assenza per malattia e impegnarsi ad esibire i certificati medici; a sua volta il datore di lavoro sarà tenuto a dare riscontro a tale richiesta, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Nessun commento: