mercoledì 23 maggio 2007

Tfr, gli altri chiarimenti della Covip

Oltre a chiarire gli adempimenti che spettano al lavoratore neoassunto che ha scelto la previdenza complementare oppure che ha ottenuto il riscatto, la deliberazione Covip del 21 marzo scorso ha precisato altri aspetti della riforma della previdenza complementare ancora avvolti da una nube di incertezza.

La decorrenza dei 6 mesi necessari per effettuare la scelta è sospesa solo nei casi in cui all'interruzione dell'attività lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di Tfr. Ciò significa che se un lavoratore fruisce di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso perché in questo caso non sussiste il diritto all'accantonamento del Tfr; viceversa, se una lavoratrice fruisce di un periodo di sospensione facoltativa per maternità, il decorso del semestre non viene sospeso perchè in questa ipotesi continua a sussistere il diritto all'accantonamento del Tfr.

Il meccanismo del silenzio-assenso opera alla scadenza dei 6 mesi: se prima di questa data il lavoratore si dimette, viene licenziato oppure termina il suo rapporto di lavoro a tempo determinato, egli avrà diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla liquidazione del Tfr.

Il lavoratore che sceglie di lasciare il Tfr maturando in azienda mediante la compilazione dei moduli Tfr1 o Tfr2 può modificare la sua scelta in qualsiasi momento, manifestando al datore di lavoro la sua nuova volontà senza utilizzare un apposito modulo, essendo sufficiente una semplice comunicazione scritta e allegando il modulo di iscrizione alla forma di previdenza complementare scelta.

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