Settimana corta, niente emolumento se la festività cade di sabato
Il 20 febbraio 2006 il ministero del Lavoro ha chiarito, con una risposta ad interpello, che la festività cadente di sabato non dà luogo a una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui l'attività di lavoro dell'azienda si svolga su cinque giorni alla settimana.
Il ministero spiega innanzitutto che la legge 260/49 non fa alcun riferimento alla questione del trattamento economico dovuto al lavoratore nel caso in cui la giornata festiva coincida con un sabato non lavorativo; il comma 3 dell'art. 5 si esprime infatti a proposito della sola giornata di domenica, stabilendo che "qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".
La questione del sabato non lavorativo è stata invece affrontata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, sentenza n. 11117 del 26 ottobre 1995), la quale ha ritenuto che, salvo diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva, riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo. Se infatti il normale orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve considerarsi semplicemente come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo.
La soluzione proposta dalla Suprema Corte è stata accettata dal ministero del Lavoro; resta ovviamente salva la facoltà di prevedere, in via contrattuale, un trattamento uguale a quello previsto dalla legge per la coincidenza della festività con la domenica.
Il ministero spiega innanzitutto che la legge 260/49 non fa alcun riferimento alla questione del trattamento economico dovuto al lavoratore nel caso in cui la giornata festiva coincida con un sabato non lavorativo; il comma 3 dell'art. 5 si esprime infatti a proposito della sola giornata di domenica, stabilendo che "qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".
La questione del sabato non lavorativo è stata invece affrontata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, sentenza n. 11117 del 26 ottobre 1995), la quale ha ritenuto che, salvo diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva, riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo. Se infatti il normale orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto giorno deve considerarsi semplicemente come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo.
La soluzione proposta dalla Suprema Corte è stata accettata dal ministero del Lavoro; resta ovviamente salva la facoltà di prevedere, in via contrattuale, un trattamento uguale a quello previsto dalla legge per la coincidenza della festività con la domenica.
2 commenti:
buongiorno,mi trovo in disaccordo con la giurisprudenza,infatti ritengo che se è vero che tutti i lavoratori hanno diritto allo stesso numero di festività,allora non è corretto che chi fa la settimana corta lavorando su 5 giorni le stesse ore di chi lavora su 6 giorni,venga penalizzato usufruendo di meno festività.Infatti ad esempio,in caso di contratto a 36 ore settimanali,chi lavora su 6 giorni nella settimana con festività di sabato andrà a lavorare
30 ore,mentre chi lavora su 5 giorni andrà a lavorare 36 ore. Si creerebbe quindi una disparità di trattamento.
Grazie Alberto.
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