venerdì 4 maggio 2007

Le mance dei croupiers rilevano anche ai fini contributivi

La figura professionale del croupier è considerata speciale dal Fisco, perchè il suo reddito di lavoro dipendente è costituito in parte significativa dalle mance incassate dai giocatori clienti delle sale da gioco. Per questo motivo l'art. 51 del Tuir fa rientrare le mance percepite dai croupiers nel reddito di lavoro dipendente, seppure in misura del 75%.

Per via della unificazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale, avvenuta con il Dlgs 314/97, le mance dei croupiers devono essere comprese nella base imponibile ai fini contributivi nella stessa misura in cui concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ossia il 75%. Ciò è quanto ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di cassazione con sentenza n. 5698 del 12 marzo scorso, che ribadisce un orientamento ormai consolidato da numerosi altri pronunciamenti.

Anche l'Inps condivide il parere della Suprema Corte, e nel messaggio n. 8161 del 29 marzo 2007 precisa che "tale soluzione si fonda sulla corretta interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie ed in particolare di quella introdotta dal Dlgs n. 314/1997, che ha stabilito, mediante il rinvio all'art. 46, comma 1, Tuir, che la base imponibile sia agli effetti fiscali che contributivi è il reddito che deriva da un rapporto di lavoro subordinato. Con la conseguenza che la maggiore ampiezza del concetto di derivazione dal rapporto di lavoro rispetto a quello di retribuzione impone l'assoggettamento a contribuzione di tutti gli introiti, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro, compresi quelli corrisposti da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro."

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