Tfr, i chiarimenti Covip sul riscatto totale
La deliberazione Covip del 21 marzo scorso chiarisce, tra le altre cose, anche la situazione di quei lavoratori che, avendo deciso di destinare tutto o parte del proprio Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare, abbiano successivamente riscattato totalmente la loro posizione.
In tema di riscatto, il Dlgs 252/05 prevede la possibilità di:
- riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi oppure qualora il datore di lavoro ricorra a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscattare il 100% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi oppure qualora il lavoratore subisca un'invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3;
- riscattare il 100% della posizione individuale maturata, se lo statuto o il regolamento del fondo pensione prevedono ulteriori cause di riscatto integrale.
Qualora il lavoratore riscattasse totalmente la sua posizione e in seguito venisse assunto presso una nuova azienda, egli dovrebbe nuovamente effettuare la scelta tra la destinazione del Tfr ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del Tfr in azienda. In caso di nuova assunzione, dunque, il lavoratore avrà 6 mesi di tempo dalla data di nuova assunzione per compilare il modulo Tfr2 e consegnarlo al datore di lavoro.
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