Il Fondo Est chiarisce ulteriormente il proprio punto di vista
Nella circolare n. 3 del 27 giugno 2007 il Fondo Est precisa il proprio parere sull'obbligatorietà dei versamenti periodici al fondo stesso; si tratta di un documento importante perché per la prima volta il Fondo Est entra nel merito della risposta ad interpello data dal ministero del Lavoro il 21 dicembre 2006, e lo fa attraverso una comunicazione redatta dai propri legali.
Pubblichiamo interamente il contenuto di questa comunicazione, così come l'abbiamo ricevuta.
L'iscrizione al Fondo EST (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa) trova ragion d'essere nel Contratto Collettivo del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 e nel Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003.
La recente costituzione di detto Fondo ha reso operativo, per le aziende destinatarie dei suddetti CCNL, l'obbligo di iscrizione dei propri dipendenti (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri per i quali già operano appositi Fondi).
Il parere 21 dicembre 2006 n. 7573 del Ministero del Lavoro ha affermato che le clausole istitutive dei "Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa" non comporterebbero l'obbligatorietà dei versamenti dei relativi contributi e che, inoltre, la mancata contribuzione non farebbe venir meno i "benefici normativi e contributivi" previsti dall'art. 10 L.30\2003.
Va innanzi tutto precisato che i pareri dei Ministeri sono privi di qualsiasi valenza giuridicamente vincolante (cfr. Cass. 24\05\06 n° 12238) essendo pacifico che "l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito", tant'è che lo stesso Ministero del Lavoro nel suddetto parere richiama a proprio sostegno sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che, però, come verrà di seguito evidenziato, non sono pertinenti e non sono comunque espressione della parte maggioritaria della giurisprudenza di legittimità.
Il parere 7573/06 non è, in ogni caso, condivisibile, sia nel criterio adottato per distinguere la riconducibilità di una clausola alla parte normativa, a quella economica o a quella obbligatoria di un CCNL, sia nell'affermata esclusione della obbligatorietà dei versamenti a EST per le aziende non iscritte sia, infine, per le conseguenze che ne deriverebbero in ordine alla disparità di trattamento fra lavoratori.
Va, infatti, evidenziato che il rispetto del parere 7573/06 potrebbe comportare il rischio per un lavoratore, al quale non fosse garantita la copertura assicurativa prevista dal Fondo EST e che si trovasse, ad esempio, nella necessità di sottoporsi a un'importante operazione chirurgica, di dover affrontarne personalmente la spesa, determinando così una disparità di trattamento con i lavoratori "coperti" da EST e ciò in aperto contrasto con i principi generali di legge e, in particolare, in violazione dell'art.36 della Costituzione e dell'art. 10 della L. 30\2003.
In detta ipotesi ne deriverebbe, inoltre, il diritto del lavoratore ad agire nei confronti dell'azienda per il risarcimento del danno subito.
Si spiega, quindi, la necessità, per lo scrivente Fondo, di inviare ai dipendenti delle imprese interessate le doverose informative a riguardo e ciò anche al fine di garantire la necessaria chiarezza in materia.
La spiegazione della distinzione fra parte economica, normativa ed obbligatoria dei contratti è stata illustrata nella sentenza della Corte di Cassazione n° 8842\92 ed analoga distinzione è presente anche nella sentenza 5625\00 citata nel parere 7573 del Ministero del Lavoro. Secondo la Suprema Corte accanto alla parte economica e a quella normativa si è aggiunta una parte obbligatoria finalizzata "a regolare i rapporti fra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti collettivi... La particolarità di tali clausole è che gli obblighi da esse previsti possono essere attuati solo dalle associazioni sindacali stipulanti, anche se gli effetti positivi, da esse derivanti, si riverseranno sui lavoratori e sui datori di lavoro appartenenti a quella determinata categoria. ... Ma una volta che le associazioni stipulanti abbiano adempiuto ai loro obblighi, istituendo gli organismi contrattuali previsti, l'attività di questi si svolge... anche nei confronti di coloro che, pur non essendo iscritti abbiano fatto riferimento, nei contratti individuali di lavoro, al contratto collettivo di categoria". Si tratta di un concetto semplice e contemporaneamente di automatica applicazione a tutte le aziende che abbiano regolamentato le proprie assunzioni con il richiamo al CCNL di categoria
Sempre la cassazione con la sentenza 11718\00 ha, poi, affermato che "Le disposizioni c.d. obbligatorie finiscono frequentemente con l'avere comunque e necessariamente anche una valenza normativa, ... sempre e più spesso la contrattazione collettiva introduce volutamente e consapevolmente clausole in cui risultano inestricabilmente intrecciati elementi normativi ed elementi obbligatori e che, pertanto, risultano possedere natura bivalente, obbligatoria nei confronti della organizzazione sindacale e normativa sul piano della disciplina del rapporto individuale di lavoro".
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità presente nel parere del Ministero e nelle circolari n°4\04 dello stesso Ministero e n° 74\05 dell'INPS è stato, invece, effettuato in modo non pertinente o corretto e senza tenere in debito conto la sussistenza di altre sentenze di legittimità, di ben diverso tenore.
Sono, infatti, chiare a riguardo le sentenze 30 luglio 1992, n. 9145; 22 luglio 1992 n.8842 e n°8576/92 ove è indicato che:" in quanto recepito nel contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo (di diritto comune) vincola l'imprenditore, non iscritto alle associazioni stipulanti, anche nella parte (non obbligatoria ma normativa) che in relazione all'avvenuta costituzione della prevista Cassa per ... per malattia o infortunio, stabilisca l'obbligo del datore di lavoro (oltre che dei lavoratori) di provvedere al versamento dei relativi contributi".
Va, in argomento, ricordata anche la sentenza Cass.10089/93 la quale precisa che "in relazione alla disciplina dettata in tema di rinunce e transazioni dall'art.2113 c.c. la libera disponibilità delle parti è limitata, per quanto riguarda i diritti derivanti dalla contrattazione collettiva, a quelli previsti da disposizioni contestualmente qualificate dalla stessa fonte come derogabili". E ciò non è certo espressamente previsto per il Fondo EST.
Le suddette sentenze ribadiscono, pertanto, l'obbligatorietà dei versamenti alle "Casse" previste dai CCNL nei casi in cui le associazioni stipulanti abbiano adempiuto alla loro costituzione e ciò in forza della natura normativa assunta dalla clausola. E', pertanto, evidente come dette sentenze avrebbero un "peso" determinante in un, eventuale, giudizio civile.
Permane, pertanto, l'obbligo della contribuzione in capo agli iscritti e ai non iscritti ed il conseguente diritto di EST di escutere, anche forzatamente, quanto dovuto.
IL VICE PRESIDENTE
f.to Brunetto Boco
IL PRESIDENTE
f.to Simonpaolo Buongiardino
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