martedì 5 giugno 2007

L'assunzione per sostituzione maternità con contratto misto

Si può procedere all'assunzione di una persona in sostituzione di una lavoratrice a tempo pieno in maternità mediante l'instaurazione di un contratto di lavoro che preveda due orari di lavoro distinti, ad esempio 30 ore settimanali per un primo periodo e 40 ore settimanali per la restante parte del contratto?

Pur essendo molto chiara e analitica, l'attuale disciplina normativa in materia di rapporti a tempo parziale (Dlgs 61/00) e a tempo determinato (Dlgs 368/01) non contempla in maniera espressa tale ipotesi. Ciò significa una sola cosa: la stipula di un simile contratto è valida ed efficace fino a prova contraria, vale a dire alla sola condizione che una o più disposizioni normative non siano in contrasto con il contenuto del contratto da stipulare.

Siccome in tutto l'ordinamento giuslavoristico non esistono condizioni che impediscano di porre in essere un simile contratto, si può ritenere pienamente regolare l'instaurazione di un rapporto di lavoro a "due tempi" (ad esempio 6 ore giornaliere per un primo periodo e 8 ore giornaliere per un secondo periodo).

A supportare questa tesi c'è una risposta ad interpello del ministero del Lavoro datata 12 aprile 2005. Il ministero, dopo aver ricordato che il datore di lavoro con meno di 20 dipendenti che procede alla sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore assente per maternità/paternità ha diritto a vedersi riconosciuto uno sgravio contributivo del 50% per il personale assunto in sostituzione con contratto di lavoro a termine (art. 4, comma 3, del Dlgs 151/01), conferma la possibilità che questa assunzione a termine possa essere effettuata anche con rapporto a tempo parziale.
    Ai fini del riconoscimento della minore contribuzione per sostituzione maternità, nel messaggio n. 28 del 14 febbraio 2001 l'Inps ha precisato che "lo sgravio può trovare applicazione nei casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito; di contro, nell'ipotesi di superamento, si ritiene che non si possa riconoscere il beneficio, neanche in misura parziale".

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