mercoledì 6 giugno 2007

La certificazione medica rilasciata dall'ospedale o dal pronto soccorso

Il dipendente che si trova in malattia deve adempiere ad una serie di doveri nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps.

Nel caso in cui la malattia preveda il ricovero in ospedale o al pronto soccorso, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia hanno validità, oltre al certificato di malattia, anche le certificazioni rilasciate dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso.

Limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione è sufficiente che la certificazione medica sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell'interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l'indicazione della diagnosi.
Eventuali attestazioni di ricovero carenti della diagnosi non sono valide ai fini certificativi.

Per quanto riguarda i tempi di invio o consegna dei certificati, bisogna distinguere:

- in caso di ricovero, non si applicano le sanzioni per ritardata presentazione della certificazione: l'indennizzabilità dell'evento resta subordinata all'invio, a cura del lavoratore, della certificazione stessa non oltre il termine annuale di prescrizione;

- in caso di prestazione di pronto soccorso (non equiparabile a ricovero), la certificazione dovrà essere inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia (entro due giorni dalla data del rilascio ).

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