La certificazione medica rilasciata dall'ospedale o dal pronto soccorso
Il dipendente che si trova in malattia deve adempiere ad una serie di doveri nei confronti del datore di lavoro e dell'Inps.
Nel caso in cui la malattia preveda il ricovero in ospedale o al pronto soccorso, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia hanno validità, oltre al certificato di malattia, anche le certificazioni rilasciate dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso.
Limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione è sufficiente che la certificazione medica sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell'interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l'indicazione della diagnosi.
Eventuali attestazioni di ricovero carenti della diagnosi non sono valide ai fini certificativi.
Eventuali attestazioni di ricovero carenti della diagnosi non sono valide ai fini certificativi.
Per quanto riguarda i tempi di invio o consegna dei certificati, bisogna distinguere:
- in caso di ricovero, non si applicano le sanzioni per ritardata presentazione della certificazione: l'indennizzabilità dell'evento resta subordinata all'invio, a cura del lavoratore, della certificazione stessa non oltre il termine annuale di prescrizione;
- in caso di ricovero, non si applicano le sanzioni per ritardata presentazione della certificazione: l'indennizzabilità dell'evento resta subordinata all'invio, a cura del lavoratore, della certificazione stessa non oltre il termine annuale di prescrizione;
- in caso di prestazione di pronto soccorso (non equiparabile a ricovero), la certificazione dovrà essere inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia (entro due giorni dalla data del rilascio ).
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