Da settembre l'età minima di ammissione al lavoro sarà di 16 anni
Con la nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007 il ministero del Lavoro ha chiarito che dal 1° settembre prossimo l'età minima per l'ammissione al lavoro sarà innalzata a 16 anni.
L'art. 37 Cost. prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato. L'art. 3 della legge 977/67, così come modificato dall'art. 5 del Dlgs 345/99, stabilisce che "l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti".
Quando si conclude il periodo di istruzione obbligatoria? L'art. 1, comma 622, della legge 296/07 (Finanziaria 2007) prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...] L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008".
Dunque, siccome la Legge finanziaria fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data dall'anno scolastico 2007/2008, di conseguenza dal 1° settembre 2007 decorrerà anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori.
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