Il congedo di maternità ante partum si allunga di un giorno
Con il messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007 l'Inps ha provveduto a rettificare il criterio di computo del congedo di maternità ante partum previsto dall'art. 16 del Dlgs 151/01.
Modificando il precedente orientamento espresso con la circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, secondo cui i 2 mesi precedenti la data presunta del parto dovevano essere conteggiati a ritroso, partendo dalla data presunta del parto e includendo nel computo anche tale giorno, l'Istituto ha accolto l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1401 dell'8 febbraio 2000, secondo cui i 2 mesi precedenti la data presunta del parto si determinano senza computare il giorno dell'evento che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies a quo per computare a ritroso il periodo di astensione ante partum.
Facciamo un esempio. Secondo la precedente interpretazione dell'Inps, in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andava dal 16 giugno al 15 agosto; adesso il nuovo indirizzo dell'Istituto prevede che, se la data presunta è fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andrà dal 15 giugno al 14 agosto.
Una conseguenza di questo nuovo orientamento è che, in caso di coincidenza tra la data presunta e la data effettiva del parto, il periodo di congedo di maternità non è più pari a 5 mesi (2 mesi prima della data presunta, comprensivi della data dell'evento, e 3 mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla data stessa), ma a 5 mesi e un giorno (2 mesi prima della data presunta, il giorno del parto e 3 mesi dopo il parto).
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