De Fusco: sul Fondo Est la posizione del ministero ha valore giuridico
Il n. 30 del 20 luglio 2007 di Guida al Lavoro (pubblicazione settimanale de Il Sole 24 Ore) ha pubblicato un interessante articolo del consulente del lavoro Enzo De Fusco sul tanto discusso obbligo di contribuzione al Fondo Est. Lo si riporta integralmente.
Fondo Est: l'omesso contributo non genera risarcimento
Continua il dibattito sull'obbligatorietà del contributo richiesto alle aziende dal fondo Est. A far parlare ancora è una lettera del suo direttore in risposta alle aziende che hanno chiesto la cancellazione dal fondo medesimo, oppure a quelle che hanno effettuato il versamento con riserva di iscrizione. La lettera contiene anche un allegato nel quale il fondo argomenta la propria posizione circa l'obbligatorietà del contributo.
Se da un lato sono legittime le posizioni di chi rivendica un determinato diritto e di alcuni commentatori che ritengono obbligatoria l'adesione al fondo, dall'altro lato non va perso di vista il contesto giuridico in cui ci muoviamo ad oggi, infatti, il punto della discussione non è più se questa tipologia di fondi costituisca o meno un obbligo per le aziende; più semplicemente il punto deve essere indirizzato verso la corretta lettura dell'ordinamento in materia. E proprio a quest'ultimo riguardo occorre stabilire un primo punto fermo: sull'argomento è stata diffusa la risposta del Ministero del lavoro ad una istanza di interpello (prot. 25/SEGR/0007573 del 21 dicembre 2006). Questo documento stabilisce - senza equivoci - un secondo punto fermo: la non obbligatorietà del contributo ai fondi integrativi sanitari di origine contrattuale.
Un interpello, così come attualmente il nostro ordinamento lo concepisce, non è un parere di parte privo "di qualsiasi valenza giuridicamente vincolante", come erroneamente afferma il fondo nella sua comunicazione. Probabilmente tale affermazione era valida fino al 28.11.2006. Dopo tale data, invece, è entrato in vigore l'art. 2, comma 113, Dl 3.10.2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione n. 286/2006, che ha apportato una modifica al testo dell'art. 9, Dlgs n. 124/2004. Il nuovo testo dell'art. 9 - che ha introdotto l'istituto dell'interpello - afferma che l'adeguamento da parte delle aziende alle indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli "esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili". In altri termini una copertura a tutto tondo che non lascia spazio alle affermazioni del fondo Est secondo cui il mancato versamento evidenzierebbe "una responsabilità diretta della singola azienda che può essere chiamata a risarcire il lavoratore che abbia subito un danno per la mancata attivazione da parte dell'azienda stessa delle coperture previste dal fondo".
In verità si discute se il risarcimento del danno possa essere annoverato tra le sanzioni. Ma autorevole dottrina afferma da tempo che, se il presupposto della sanzione è la violazione di una norma, il risarcimento per fatto illecito può essere considerato come una sanzione se presuppone un obbligo derivante da una norma generale inespressa (Bobbio, Digesto Italiano, 1969, XVI, pag. 535). Pertanto, seppure si dovesse configurare un obbligo generale di versamento, il risarcimento non si potrebbe configurare, vista la buona fede delle aziende che si sono adeguate all'indirizzo ministeriale.
Quindi, il terzo punto fermo è che la posizione del Ministero del lavoro non è un parere privo di effetti esterni all'Ufficio come potrebbe essere una circolare o una lettera circolare: esso ha una chiara identità giuridica che non deve essere sottovalutata dagli operatori del mercato del lavoro e da chi rivendica un diritto.
Resta un ulteriore dubbio. Per quale motivo l'azienda che intenda comunque assicurare il lavoratore non potrebbe scegliere di stipulare una polizza alternativa ai fondi contrattuali? Se il problema che solleva il fondo Est è la salute dei lavoratori e l'eventuale azione risarcitoria, il datore può tranquillamente valutare il mercato assicurativo e stipulare una polizza senza necessariamente aderire al fondo integrativo di categoria.
Enzo De Fusco - Consulente del lavoro in Roma
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