La mancata fruizione dei permessi per r.o.l. non comporta sanzioni
Con lettera circolare del 27 giugno 2007 il ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulla modalità di fruizione dei permessi per r.o.l. (permessi per riduzione dell'orario di lavoro) e sulla eventuale sanzionabilità per mancato godimento nel periodo di maturazione.
Il ministero ha voluto precisare che siccome i permessi per r.o.l. hanno origine da una fonte contrattuale e le modalità di fruizione di questi permessi sono lasciate alla contrattazione collettiva di secondo livello, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali relativi ai r.o.l. (ad esempio se un lavoratore fruisce dei r.o.l. oltre il termine di maturazione) non si applicano sanzioni nè penali nè amministrative.
L'istituto dei permessi per r.o.l., infatti, a detta del ministero, sembra rientrare tra i diritti disponibili del lavoratore, non esistendo alcuna previsione di legge che ne preveda l'indisponibilità, come invece accade per i diritti connessi alla tutela psicofisica del lavoratore (ad esempio il riposo settimanale, il lavoro straordinario, le ferie, ecc.), la cui violazione comporta precise sanzioni di natura amministrativa.
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