venerdì 13 luglio 2007

Il frazionamento orario dei permessi per i familiari del disabile

Con il messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 l'Inps ha voluto chiarire meglio un precedente intervento effettuato con il messaggio n. 15995 del 18 giugno scorso a proposito della frazionabilità dei permessi per l'assistenza ai disabili.

Per anni l'Inps ha consentito di frazionare i 3 giorni di permesso "in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato" (circolare n. 211 del 31 ottobre 1996).

Il mese scorso l'Inps ha cambiato orientamento e si è allineato alla posizione assunta dall'Inpdap già sette anni fa, con circolare n. 34 del 10 luglio 2000: "Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili."

Nel messaggio del 18 giugno scorso l'Inps ha dunque previsto che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere frazionati in ore, purché tale frazionamento non porti "al superamento delle 18 ore mensili". Dopo 10 giorni l'Inps è però ritornato sull'argomento, chiarendo nel messaggio n. 16866 che:

- il limite orario mensile "opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano fruiti per giornate lavorative intere";

- il massimale di 18 ore mensili "si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi".

- per quantificare il massimale orario mensile di permessi, ogni lavoratore deve svolgere il seguente algoritmo di calcolo: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni lavorativi, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. In questo caso, infatti, l'algoritmo di calcolo sarà: (40/5) x 3 = 24.

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