mercoledì 14 marzo 2007

La disciplina dei permessi retribuiti nel Commercio

I permessi retribuiti sono di due tipi:

- permessi in sostituzione di ex festività (32 ore di permesso all'anno);

- permessi per riduzione orario di lavoro (56 ore all'anno).

Rispetto alle ferie, il cui diritto è sancito dalla Costituzione, i permessi retribuiti sorti in sostituzione delle quattro festività soppresse nel 1977 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo) e per riduzione orario di lavoro (r.o.l.) hanno una genesi differente, dal momento che scaturiscono dal contratto collettivo.

I permessi retribuiti non spettano a tutti nella stessa forma. Esiste infatti una differenza tra impiegati e dirigenti: i primi godono sia dei permessi per ex festività sia di quelli per r.o.l., i secondi maturano solamente i permessi per ex festività.

Come per le ferie, anche per i permessi retribuiti la maturazione avviene mensilmente, attraverso la corresponsione di un dodicesimo della quota annuale di permessi. Così, ad esempio, ogni mese un impiegato matura 2,66 ore di permessi per ex festività (32 ore diviso 12 mesi) e 4,66 ore di permessi per r.o.l. (56 ore diviso 12 mesi); un dirigente, invece, matura mensilmente solo 2,66 ore per ex festività.

L'art. 140 del CCNL dei lavoratori del Commercio prevede che le aziende con più di 15 dipendenti riconoscano ai propri dipendenti 16 ore aggiuntive di permessi per r.o.l., che passano così a 72 (56 più 16). Lo stesso articolo stabilisce che i permessi che il lavoratore non riesce a fruire entro l'anno di maturazione del diritto (fissata generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) possano essere fruiti anche in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, dopodiché decadranno e saranno monetizzati.

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